I vini spumanti sono definiti secondo la legge italiana in base alla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica al momento dell'apertura della bottiglia.
All'atto dell'apertura della bottiglia il prodotto all'interno deve avere una sovrappressione non inferiore a 3.5 bar ad una temperatura ambiente di 20°C per i DOC. Gli altri prodotti tipo spumanti aromatici devono avere 3 bar. Il vino frizzante deve presentare una sovrappressione non inferiore a 1 Bar e non superiore a 2.5 bar.







